
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.
I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:
- la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello "ius sanguinis")
- l'acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello "ius soli")
- la possibilità della doppia cittadinanza
- la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:
- cittadinanza per filiazione ("ius sanguinis")
- cittadinanza per nascita sul territorio italiano ("ius soli")
- acquisto della cittadinanza durante la minore età
- acquisto della cittadinanza per beneficio di legge
- cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a
- acquisto della cittadinanza per residenza
- concessione della cittadinanza per meriti speciali
- riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Interno e della Farnesina.
Il Comune non è coinvolto nel procedimento di acquisto della cittadinanza, mentre è interessato solamente agli adempimenti conseguenti al decreto di concessione della cittadinanza. Quindi solo al momento della notifica del decreto di concessione della cittadinanza da parte della Prefettura si dovrà prendere contatti con il Comune di residenza, ufficio dello stato civile, al fine di procedere alla prestazione del giuramento e alla trascrizione degli atti di nascita e matrimonio dell'interessato (ed eventuali figli minori conviventi).
Vi sono alcuni casi in cui ad essere competente all'esame della domanda è direttamente il Comune di residenza. I più frequenti:
- riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato in Paesi dove vige lo ius soli ai sensi della Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1
- elezione della cittadinanza italiana da parte di neo-diciottenne straniero nato e residente in Italia sin dalla nascita
- acquisto della cittadinanza italiana da parte dei figli minori conviventi di genitori naturalizzati italiani
- in tal caso andrà contattato l'Ufficio di Stato civile del Comune di residenza per ogni informazione in merito.
Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis" da avo italiano ai sensi della Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale numero 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto.
Approfondimenti
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.
Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato
Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.
L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza: Consolato italiano competente all'estero, Comune italiano.
Acquista la cittadinanza italiana:
- colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b)
- il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 2)
- colui che, di cittadinanza straniera, nasca in Italia e vi risieda ininterrottamente fino al compimento della maggiore età (18 anni) e presenti appposita istanza di acquisto della cittadinanza italiana (elezione di cittadinanza italiana) prima del compimento del 19° anno di età.
Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all'acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:
- riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione nei confronti di genitore italiano;
- adozione da parte di cittadino italiano;
- acquisito della cittadinanza italiana da parte del genitore straniero.
L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.
In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.
Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:
- due anni di residenza legale dopo il matrimonio se residente in Italia o tre anni dopo il matrimonio se residente all'estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi)
- validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino al giuramento (Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601)
- assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un'Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici
- assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, Titolo I, Capo I, Capo II e Capo III del Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, Codice penale (delitti contro la personalità dello Stato)
- assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.
In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:
- tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente
- quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea
- cinque anni di residenza legale successivi all'adozione per lo straniero maggiorenne successivi al riconoscimento dello status per l'apolide o il rifugiato politico.
Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
L'avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.
Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.
È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una "elezione di cittadinanza" (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).
In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:
- atto di nascita (ai fini dell'esatta individuazione dell’interessato)
- atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità
- certificato di cittadinanza del genitore.
Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.
Chi avendo cittadinanza straniera sia nato in Italia e sia residente senza interruzioni dalla nascita fino al compimento della maggiore età (18 anni) può presentare istanza di acquistare la cittadinanza italiana (elezione di cittadinanza) presentando apposita istanza, purché prima del compimento del 19° anno di età.
A tal fine il Comune di residenza trasmette al compimento del 18° anno di età una specifica comunicazione in cui vengono riportate le indicazioni ed i costi relativi.
Al ricevimento dell'istanza con copia del versamento del contributo di 250,00 € verrà formalizzato l'atto di elezione di cittadinanza, da iscrivere nei registri di cittadinanza.
A seguire l'ufficio di stato civile effettuerà un'attività istruttoria volta a verificare i requisiti dichiarati: con particolare riferimento alla regolarità del soggiorno e dell'ininterrotta iscrizione anagrafica. Gli accertamenti verranno effettuati d'ufficio salva la possibilità di richiedere all'interessato notizie e/o documenti che non siano direttamente acquisibili presso altra pubblica amministrazione italiana.
Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
- il rapporto di filiazione
- la minore età del figlio
- la convivenza con il genitore.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.