È possibile chiedere la trascrizione di un atto di stato civile formato all'estero.
I cittadini italiani che si trovano all'estero dovranno in genere rivolgersi al competente Consolato italiano, per la legalizzazione e traduzione degli atti di stato civile formati in territorio straniero ( riguardanti nascita, matrimonio, unione civile, morte, cittadinanza) affinché si possa procedere alla loro trascrizione in Italia. È poi compito dell'autorità diplomatica o consolare trasmettere questi atti al Comune italiano di competenza per trascriverli nei registri di stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 17).
I cittadini italiani possono comunque richiedere la trascrizione di un atto di stato civile formato all'estero direttamente all'ufficio di stato civile del Comune di residenza. L'atto dovrà pervenire già munito di traduzione e legalizzazione.
In questo caso occorre presentare apposita domanda all'ufficio di stato civile che verificherà la validità dell'atto sotto il profilo formale (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 12, com. 11) e ne valuterà la non contrarietà all'ordine pubblico.
Gli atti formati all'estero, infatti, non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 18).
I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere al Comune di residenza di trascrivere i propri atti di stato civile formati all'estero (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19).
Si tratta di una trascrizione, di natura diversa, da quella prevista per i cittadini italiani, non determina la possibilità di procedere ad annotazioni sull'atto (ad eccezione di alcune tassativamente previste), non comporta comunicazione d'ufficio all'ufficiale d'anagrafe e non consente il rilascio di certificazioni, ma solo il rilascio di copia integrale