L'esumazione consiste nel disseppellimento dalla fossa di sepoltura in terra.
L'estumulazione consiste nell'estrazione dal posto in muratura (loculo, ossario e cappella, edicola, tomba di famiglia).
L'esumazione di resti mortali o ossei di un defunto è un'operazione che viene eseguita dal Comune per poter ricavare nuovi spazi di sepoltura a terreno all'interno del cimitero, previa indicazione da parte dei famigliari circa la destinazione dei resti.
L'estumulazione di resti mortali o ossei di un defunto o di ceneri è un'operazione che ne consente il recupero, per permettere alla famiglia di scegliere, tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro (seconda sepoltura).
Nel momento dell'esecuzione dell'operazione di estumulazione o esumazione è possibile che si verifichi l'inconsunzione della salma, con possibile necessità di un'ulteriore periodo di inumazione (di almeno cinque anni), salva la possibilità dell'immediata cremazione.
Le due operazioni possono avvenire in forma ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 82 e 86).
Approfondimenti
Il Comune, al termine del ciclo di sepoltura o alla scadenza della concessione per la verifica dello stato trasformativo, avvisa i cittadini delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie in calendario con cartelli di avvertimento nei cimiteri ed eventualmente con avviso alle famiglie. I resti potranno essere tumulati in ossari, in loculi, in tombe di famiglia, trasferiti fuori Comune o depositati nell'ossario comune. In alternativa, in seguito a manifestazione di volontà dei familiari, è possibile autorizzare la cremazione dei resti mortali. L‘esumazione o estumulazione ordinaria è effettuata d’ufficio.
I familiari dei defunti o l'autorità giudiziaria, prima del termine del ciclo di sepoltura o prima della scadenza della concessione, possono chiedere l'esumazione o l'estumulazione straordinaria per motivazioni varie.
È necessario chiedere un'autorizzazione al Comune dove sono seppelliti il cadavere o i resti mortali da esumare o estumulare. La domanda di autorizzazione alla esumazione o estumulazione straordinaria può essere presentata dai seguenti soggetti:
- il concessionario del posto sepolcrale (chi ha firmato il contratto di concessione) o, se deceduto, gli eredi, d'accordo con i familiari più prossimi del defunto
- i familiari più prossimi del defunto, d'accordo con il concessionario del posto sepolcrale o i suoi eredi.
La domanda di autorizzazione deve contenere la destinazione scelta per i resti (tumulazione in tomba privata, cremazione, affido ceneri).
Nel caso di richiesta di cremazione il Comune farà richiesta di nulla osta all'U.O. di medicina legale del dipartimento di prevenzione della azienda ULSS competente, previo pagamento da parte degli interessati dell'importo previsto.
Le esumazioni straordinarie non possono essere fatte (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 84):
- se la salma è di una persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che può essere eseguita.