La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali sia salme che resti mortali od ossei, che sono poi raccolte in una particolare urna.
Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:
- nel testamento
- iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.
Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta di essi.
Vedi approfondimenti relativi alla forma della manifestazione di volontà nel periodo di emergenza sanitaria.
La cremazione avviene in appositi forni crematori presenti in tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
- tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
- affidate a un parente
- disperse in base alle volontà espresse dal defunto.
In genere le pratiche funerarie vengono espletate dalle imprese di onoranze funebri, cui i cittadini possono rivolgersi delegando gli adempimenti previsti presso il Comune.
Approfondimenti
Nel periodo della pandemia da Covid-19 la Prefettura di Padova ha confermato ai Comuni della provincia circa la possibilità che la manifestazione di volontà alla cremazione da parte dei famigliari attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in luogo del processo verbale da rendere davanti all'ufficiale di Stato Civile. Ciò comporta anche la possibilità della trasmissione della dichiarazione sostitutiva già compilata e sottoscritta, con allegato documento di identità di tutti i dichiaranti, in via telematica al Comune ove si è verificato l'evento morte e che dovrà rilasciare l'autorizzazione alla cremazione.
In base alla Legge 30/03/2001, n. 130, art. 3, comma 1 lett. b), possono manifestare la volontà alla cremazione il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 74, 75, 76 e 77 e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.