Al momento della dichiarazione di nascita è ora possibile attribuire al figlio anche il cognome materno, posponendolo a quello paterno.
La Sentenza della Corte Costituzionale 08/11/2016, n. 286 ha infatti dichiarato l'illegittimità delle norme dello stato civile e del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, Codice civile nella parte in cui non consentono ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio anche il cognome materno al momento della nascita.
I genitori dovranno dichiarare la volontà di attribuzione:
- del doppio cognome, paterno e materno
- del solo cognome paterno.
La volontà della madre di non essere nominata nella dichiarazione di nascita (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 30, com. 1) deve ritenersi incompatibile con la presunzione di accordo fra i genitori, coniugati o meno, sull'attribuzione del cognome materno (Circolare ministeriale 20017, n. 7).