Riconoscimento di un figlio successivo alla formazione dell'atto di nascita, davanti all'Ufficiale di Stato Civile
( Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di nascita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo [...] urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art254 )

In caso di riconoscimento successivo alla formazione dell'atto di nascita le modalità sono:

  • dichiarazione da rendere avanti all'Ufficiale di Stato Civile, per la quale è necessario prendere appuntamento e presentarsi con un documento d'identità valido.

Se il figlio da riconoscere ha meno di 14 anni, devono presentarsi entrambi i genitori con documento d'identità valido, o passaporto nel caso si tratti di cittadini stranieri.

Se il figlio da riconoscere ha più di 14 anni, questa deve essere presente per prestare il consenso al riconoscimento. Entrambi devono portare un documento d'identità valido.

Nel caso di figlio già riconosciuto dalla sola madre è necessario il consenso di questa per il riconoscimento paterno, da prestare nel medesimo atto o con atto separato.

Nel caso di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio da parte di genitori stranieri è necessario presentare un'attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare del paese di appartenenza, attestante la capacità giuridica del genitore a riconoscere il figlio e le condizioni previste per il riconoscimento, previste dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che effettua il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene.

Per maggiori informazioni rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile

Approfondimenti

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Tutela amministrativa

La tutela amministrativa in opposizione è proponibile verso il segretario generale.

Tutela giurisdizionale

I procedimenti in materia di stato civile, anagrafe, elettorale, leva hanno ad oggetto diritti soggettivi pertanto la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dagli ufficiali d'anagrafe, di stato civile ed elettorale è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente.

L'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente è il Tribunale di Rovigo

Sono previste per procedimenti speciali competenze in capo ad altri tribunali.

Avverso le decisioni dell’ufficiale di stato civile in materia di riconoscimento di atti e provvedimenti esteri ai sensi della Legge 31/05/1995, n. 218 è competente la Corte d'appello di Venezia.

Rimane in capo al giudice amministrativo (TAR Veneto) la tutela per la violazione di norme sul procedimento amministrativo (obbligo di provvedere, tempi procedimentali, partecipazione al procedimento, accesso agli atti del procedimento, ecc.) nonché per vizi di legittimità degli atti e procedimenti amministrativi.

È previsto infine il rimedio generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:18.52