Denuncia della nascita di un figlio

È necessario prendere appuntamento presso l'ufficio di stato civile del Comune di residenza della madre, o comune ad entrambi i genitori, al fine di rendere la dichiarazione avanti all'ufficiale di stato civile, presentandosi muniti di un documento d'identità valido, nonché dell'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica che ha assistito al parto.

Nel caso di genitori coniugati fra loro la dichiarazione può essere resa anche da solo uno dei due.

Nel caso di genitori non coniugati fra loro la dichiarazione deve essere resa da entrambi, nel senso che il riconoscimento del figlio avverrà solo nei confronti dei genitori che sottoscriveranno l'atto, a meno che  sia stato effettuato, precedentemente alla nascita, il cosiddetto pre-riconoscimento.

Mentre è possibile il riconoscimento da parte della sola madre, non è possibile il riconoscimento da parte del solo padre. Nel caso in cui i genitori non effettuino il riconoscimento contestualmente, per il riconoscimento paterno sarà necessario acquisire il consenso della madre, che per prima ha effettuato il riconoscimento.

Approfondimenti

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Tutela amministrativa

La tutela amministrativa in opposizione è proponibile verso il segretario generale.

Tutela giurisdizionale

I procedimenti in materia di stato civile, anagrafe, elettorale, leva hanno ad oggetto diritti soggettivi pertanto la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dagli ufficiali d'anagrafe, di stato civile ed elettorale è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente.

L'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente è il Tribunale di Rovigo

Sono previste per procedimenti speciali competenze in capo ad altri tribunali.

Avverso le decisioni dell’ufficiale di stato civile in materia di riconoscimento di atti e provvedimenti esteri ai sensi della Legge 31/05/1995, n. 218 è competente la Corte d'appello di Venezia.

Rimane in capo al giudice amministrativo (TAR Veneto) la tutela per la violazione di norme sul procedimento amministrativo (obbligo di provvedere, tempi procedimentali, partecipazione al procedimento, accesso agli atti del procedimento, ecc.) nonché per vizi di legittimità degli atti e procedimenti amministrativi.

È previsto infine il rimedio generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:18.52