Il procedimento ha inizio con la presentazione dell'istanza da parte dei coniugi, che consente all'ufficiale di stato civile di raccogliere tutta la documentazione necessaria.
Per presentare telematicamente questa pratica occorre che uno dei dichiaranti:
- acceda allo sportello telematico con le proprie credenziali
- compili il modulo telematico in tutte le sue parti
- alleghi l'eventuale documentazione richiesta
- alleghi infine la scansione del modulo firmato con firma autografa degli ulteriori dichiaranti, allegando anche copia del documento d'identità degli stessi.
Approfondimenti
Tutela amministrativa
La tutela amministrativa in opposizione è proponibile verso il segretario generale.
Tutela giurisdizionale
I procedimenti in materia di stato civile, anagrafe, elettorale, leva hanno ad oggetto diritti soggettivi pertanto la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dagli ufficiali d'anagrafe, di stato civile ed elettorale è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente.
L'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente è il Tribunale di Rovigo.
Sono previste per procedimenti speciali competenze in capo ad altri tribunali.
Avvero le decisioni dell'ufficiale di stato civile in materia di riconoscimento di atti e provvedimenti esteri è competente la Corte d'appello di Venezia.
Rimane in capo al giudice amministrativo (TAR Veneto) la tutela per la violazione di norme sul procedimento amministrativo (obbligo di provvedere, tempi procedimentali, partecipazione al procedimento, accesso agli atti del procedimento, ecc.) nonché per vizi di legittimità degli atti e procedimenti amministrativi.
È previsto infine il rimedio generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Gli interessati saranno contattati per telefono o via mail per concordare la data in cui dovranno comparire congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile: qui firmeranno la dichiarazione con cui intendono separarsi o divorziare o modificare gli accordi già stipulati.
Una volta firmato l’accordo, l’ufficiale di stato civile fisserà insieme agli interessati un’ulteriore data, successiva di almeno 30 giorni, nella quale gli stessi dovranno nuovamente comparire congiuntamente per confermare la loro volontà. Dopo l’apposizione di questa seconda firma, i coniugi potranno considerarsi separati/divorziati.
La decorrenza della separazione/divorzio è la data in cui è stato firmato l’accordo iniziale.
Se uno dei due coniugi è assente nella data fissata per la conferma dell’accordo, tutta la procedura dovrà essere ripetuta e il primo accordo non avrà nessun valore.
<table class="Table Table--withBorder Table--striped">
<tbody>
<tr>
<td>Diritti di segreteria o istruttoria <em>(da versare direttamente il giorno fissato per il primo incontro)</em></td>
<td>16,00 €</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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