Dichiarazione di nascita
( La dichiarazione di nascita e' resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volonta' della madre di non essere nominata. urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-11-03;396~art30 )

Per i figli nati all'interno del matrimonio la dichiarazione di nascita può essere fatta dal padre o dalla madre. Per i figli nati al di fuori del matrimonio la dichiarazione deve avvenire:

  • alla presenza dei due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio
  • alla presenza dell'unico genitore che vuole riconoscere il figlio.

La dichiarazione di nascita deve essere resa dai genitori al Comune di residenza della madre (o in mancanza in quello del padre) oppure al Comune di nascita del bambino entro dieci giorni dalla nascita portando con sé un documento di identità valido e l'attestazione di nascita.

In alternativa la dichiarazione di nascita può essere resa presso il centro di nascitaIn questo caso entro tre giorni, i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita, ospedale o casa di cura, con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi.

I giorni decorrono dal giorno successivo alla nascita. Se il decimo giorno, per la dichiarazione resa in Comune, o il terzo giorno, per la dichiarazione resa presso il centro di nascita, cadono in un giorno festivo, la scadenza è spostata di un giorno. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo.

Approfondimenti

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Tutela amministrativa

La tutela amministrativa in opposizione è proponibile verso il segretario generale.

Tutela giurisdizionale

I procedimenti in materia di stato civile, anagrafe, elettorale, leva hanno ad oggetto diritti soggettivi pertanto la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dagli ufficiali d'anagrafe, di stato civile ed elettorale è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente.

L'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente è il Tribunale di Rovigo

Sono previste per procedimenti speciali competenze in capo ad altri tribunali.

Avvero le decisioni dell'ufficiale di stato civile in materia di riconoscimento di atti e provvedimenti esteri è competente la Corte d'appello di Venezia.

Rimane in capo al giudice amministrativo (TAR Veneto) la tutela per la violazione di norme sul procedimento amministrativo (obbligo di provvedere, tempi procedimentali, partecipazione al procedimento, accesso agli atti del procedimento, ecc.) nonché per vizi di legittimità degli atti e procedimenti amministrativi.

È previsto infine il rimedio generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è immediata.
Pagamenti
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

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Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:18.52