Per presentare telematicamente questa pratica occorre che uno dei dichiaranti:
- acceda allo sportello telematico con le proprie credenziali
- compili il modulo telematico in tutte le sue parti
- alleghi l'eventuale documentazione richiesta
- alleghi infine la scansione del modulo firmato con firma autografa degli ulteriori dichiaranti, allegando anche copia del documento d'identità degli stessi.
Approfondimenti
La tutela amministrativa in opposizione è proponibile verso il segretario generale.
Avverso le decisioni dell’ufficiale d’anagrafe il ricorso in via amministrativa-gerarchica è proponibile avanti al Prefetto di Padova.
La dichiarazione di convivenza può essere presentata nel Comune di residenza insieme alla dichiarazione di residenza o successivamente per le coppie che si formeranno con la coabitazione. Per le coppie già residenti e stabilmente conviventi la dichiarazione può essere presentata in qualsiasi momento.
La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e deve essere allegata copia del documento di riconoscimento.
I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es. atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio o altro), rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello Stato estero, debitamente tradotti e legalizzati. Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato lo stato civile, l'interessato dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.
I conviventi di fatto potranno chiedere al Comune la certificazione anagrafica di convivenza che dovrà contenere i dati contrattuali registrati nelle schede anagrafiche.
Una volta ricevuta la dichiarazione, il Comune verifica entro 45 giorni se la coppia rispetta i requisiti stabiliti dalla Legge 20/05/2016, n. 76 e accerta la stabile coabitazione all'indirizzo dichiarato.
Se il cittadino non riceverà comunicazioni dal Comune, significa che le dichiarazioni sono conformi e corrette (silenzio-assenso), mentre per le dichiarazioni false saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, artt. 75 e 76.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |