Rilascio o rinnovo della carta d'identità per minorenni non residenti
( Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno. urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773~art3 )

Per il rilascio della carta di identità a cittadini minorenni non residenti è necessario che il modulo sia firmato da entrambi i genitori o dal tutore legale.

Scarica la modulistica

Una volta compilato il modulo, per ritirare il documento di identità è necessario presentarsi personalemente , in caso di cittadini italiani, il minore deve essere accompagnato da entrambi i genitori o da un genitore, in caso di cittadini non italiani da un solo genitore. Gli accompagnatori devono essere muniti di documento di riconoscimento. Si deve portare in Comune la seguente documentazione:

  • documentazione attestante la nomina di tutore legale (se la richiesta è presentata dal tutore legale)
  • la carta d'identità scaduta o in scadenza (per richiesta di rinnovo)
  • il documento originale della denuncia di smarrimento o furto (per smarrimento o furto)
  • il documento di riconoscimento rilasciato dalla propria autorità (per cittadino comunitario non italiano)
  • il passaporto (per cittadino extracomunitario)
  • il permesso di soggiorno (per cittadino extracomunitario)
  • due fotografie formato tessera recenti.

Approfondimenti

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Tutela amministrativa

La tutela amministrativa in opposizione è proponibile verso il segretario generale.

Avverso le decisioni dell’ufficiale d’anagrafe il ricorso in via amministrativa-gerarchica è proponibile avanti al Prefetto di Padova.

Tutela giurisdizionale

I procedimenti in materia di stato civile, anagrafe, elettorale, leva hanno ad oggetto diritti soggettivi pertanto la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dagli ufficiali d'anagrafe, di stato civile ed elettorale è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente.

L'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente è il Tribunale di Rovigo

Rimane in capo al giudice amministrativo (TAR Veneto) la tutela per la violazione di norme sul procedimento amministrativo (obbligo di provvedere, tempi procedimentali, partecipazione al procedimento, accesso agli atti del procedimento, ecc.) nonché per vizi di legittimità degli atti e procedimenti amministrativi.

È previsto infine il rimedio generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Durata massima del procedimento amministrativo
La conclusione del procedimento è posticipata all’acquisizione del nulla osta da parte del Comune di residenza.
Pagamenti
Diritti di segreteria o istruttoria
(per il rilascio del documento)
5,40 €
Diritti di segreteria o istruttoria
(per il rilascio del duplicato)
10,50 €

 

Secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta comunale 04/02/2019, n. 17.


Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 25/10/2023 12:18.52