Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal titolo abilitativo all'intervento edilizio devono essere rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso.
Se però risulta impossibile demolire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34 prevede la facoltà di avvalersi della cosiddetta fiscalizzazione dell'illecito edilizio.
L'impossibilità di demolire deve essere fatta valere dall'interessato e accertata dal Comune nella fase successiva all'ingiunzione, ovvero quando si perviene all'emissione dell'ordine di demolizione.
La fiscalizzazione dell'illecito edilizio consiste nell'applicare una sanzione pecuniaria:
- per gli immobili ad uso residenziale, pari al doppio del costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità
- per gli immobili ad uso diverso da quello residenziale, pari al doppio del valore venale determinato a cura dell'Agenzia delle Entrate.
La fiscalizzazione dell'illecito edilizio è limitata esclusivamente agli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo all'intervento edilizio e non si applica agli interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali, per i quali si applica la procedura dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 31.
Non equivale inoltre ad una sanatoria dell'abuso edilizio in quanto non determina una regolarizzazione dell'illecito e non autorizza il completamento delle opere che vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente (Sentenza della Corte di Cassazione 23/03/2004, n. 13978).