La domanda di rettifica deve essere presentata dalla persona interessata o da chi esercita la patria potestà, se questa è minorenne.
Approfondimenti
Tutela amministrativa
La tutela amministrativa in opposizione è proponibile verso il segretario generale.
Tutela giurisdizionale
I procedimenti in materia di stato civile, anagrafe, elettorale, leva hanno ad oggetto diritti soggettivi pertanto la tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi dagli ufficiali d'anagrafe, di stato civile ed elettorale è riservata all'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente.
L'autorità giudiziaria ordinaria territorialmente competente è il Tribunale di Rovigo.
Sono previste per procedimenti speciali competenze in capo ad altri tribunali.
Avverso le decisioni dell’ufficiale di stato civile in materia di riconoscimento di atti e provvedimenti esteri ai sensi della Legge 31/05/1995, n. 218 è competente la Corte d'appello di Venezia.
Rimane in capo al giudice amministrativo (TAR Veneto) la tutela per la violazione di norme sul procedimento amministrativo (obbligo di provvedere, tempi procedimentali, partecipazione al procedimento, accesso agli atti del procedimento, ecc.) nonché per vizi di legittimità degli atti e procedimenti amministrativi.
È previsto infine il rimedio generale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento |