L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico. L'albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
Il presidente di seggio s'insedia presso ogni sezione elettorale al momento delle consultazioni elettorali o referendarie ed è, per ogni effetto di legge, un pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Il presidente di seggio:
- sovraintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'ufficio elettorale di sezione
- dopo aver ascoltato il parere degli scrutatori, prende decisioni sulle difficoltà, gli incidenti, i reclami e le proteste che si presentano durante le operazioni di seggio
- è responsabile della consegna al sindaco dei plichi con i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria sezione
- si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze durante le operazioni di scrutinio.
Una volta iscritti nell'albo si permane sino al compimento del 70° anno di età.
L'iscrizione all'albo è gratuita.
Per poter essere iscritti all'albo, gli elettori devono:
- essere cittadini italiani
- essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
- aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore)
- non aver superato il 70º anno di età.
Approfondimenti
Sono esclusi per legge (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Il Presidente della Corte d'Appello competente per territorio nomina i presidenti di seggio scegliendo tra le persone iscritte all'albo (Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 35).
Il presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
L'ufficio di presidente è obbligatorio. Per chi, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere l'incarico o non si presenta all'atto dell'insediamento del seggio sono previste delle sanzioni penali.
Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (Legge 21/03/1990, n. 53, art. 2).