Costituire un'unione civile

Costituire un'unione civile

Due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile. Dall'unione civile derivano diritti e doveri reciproci: è necessario contribuire ai bisogni comuni, coabitare e aiutarsi moralmente e materialmente.

Per costituire l'unione civile occorre presentare apposita domanda (anche attraverso un procuratore speciale) all'Ufficiale di Stato Civile di un Comune a scelta.

Approfondimenti

Regime patrimoniale

Se non c'è altro accordo patrimoniale, il regime patrimoniale dell'unione civile è la comunione dei beni.

Anche per le unioni civili valgono le norme su:

  • fondo patrimoniale
  • comunione legale
  • comunione convenzionale
  • regime di separazione dei beni
  • impresa familiare.
Residenza

I due partner devono concordare e comunicare l'indirizzo della residenza comune.

Scelta del cognome

I partner possono decidere di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi.

Il cognome comune, se diverso, può essere anteposto o posposto al proprio.

La decisione deve essere comunicata al Comune, ma non comporterà alcuna variazione anagrafica né di stato civile.

Morte e diritti successori

Alle unioni civili si applicano le stesse disposizioni della successione tra coniugi.

Alla morte di uno dei due, l’indennità di fine rapporto e la pensione di reversibilità spettano al partner.

Certificati e stato civile

Il documento che attesta l'unione civile è rilasciato dall’ufficiale di stato civile e contiene:

  • i dati anagrafici delle parti
  • il regime patrimoniale
  • l'indirizzo di residenza comune
  • i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.

Nei certificati e negli atti che contengono lo stato civile viene riportato  "unito/a civilmente".

Unioni civili di stranieri o all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono celebrare l'unione civile presso i Consolati d'Italia. Le unioni civili costituite presso l’ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.

Nel caso di unione civile tra due persone delle quali almeno una di cittadinanza italiana, costituita di fronte alle autorità estere, la domanda di trascrizione deve essere presentata all'ufficio consolare italiano estero della circoscrizione di residenza oppure direttamente al Comune di iscrizione AIRE.

Se uno straniero vuole unirsi civilmente in Italia, deve presentare al Comune una dichiarazione dell'autorità competente che attesti che non vi sono impedimenti alla celebrazione di unione civile in Italia.

Impedimento e nullità delle unioni civili

Non è possibile costituire un'unione civile se uno dei due partner:

  • è sposato o già unito civilmente
  • è stato interdetto per infermità mentale
  • ha un rapporto di parentela, affinità o adozione con l'altro partner
  • è stato condannato per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o del partner della precedente unione civile.
Da matrimonio a unione civile

Se una persona già sposata cambia sesso, è possibile trasformare il matrimonio in unione civile. In questo caso i partner devono presentare una dichiarazione al Comune.

Sciogliere l'unione civile

L’unione civile si scioglie quando:

  • uno o entrambi i partner manifestano, anche disgiuntamente, volontà di scioglimento, e quindi danno avvio al procedimento di scioglimento, da proporsi, o in via giudiziale oppure mediante negoziazione assistita o ancora mediante accordo davanti all'ufficiale di stato civile, di cui Decreto legge 12/09/2014, n. 132
  • uno dei partner muore
  • uno dei partner cambia sesso.

La manifestazione di volontà allo scioglimento dell'unione civile può avvenire anche mediante dichiarazione da rendere davanti all'ufficiale di stato civile, del comune ove è stata registrata l'unione civile (ovvero trascritta nel caso di unione civile o matrimonio contratto all'estero).

Nel caso di volontà di scioglimento manifestata da solo uno dei partner dell'unione la domanda di scioglimento non può essere proposta decorsi tre mesi dalla manifestazione di volontà, comunicata all'altra parte, da comprovare documentalmente al fine di avviare la procedura di scioglimento.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19