Chiedere la tessera per agevolazioni di viaggio su mezzi di trasporto pubblico locale

Chiedere la tessera per agevolazioni di viaggio su mezzi di trasporto pubblico locale

La tessera per agevolazioni di viaggio consente alle fasce deboli dell'utenza di fruire di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale della Regione Veneto (Legge regionale 30/07/1996, n. 19). 

La tessera, che ha validità decennale, consente l'acquisto, a condizioni agevolate, di abbonamenti ordinari per le linee di trasporto pubblico locale in concessione alle aziende che operano nella Regione Veneto.

Requisiti soggettivi

Possono accedere alle agevolazioni le persone che appartengono alle seguenti categorie:

Categoria Agevolazione
Pensionati non coniugati di età superiore ai 60 anni (celibe, nubile, vedovo/a, divorziato/a con sentenza passata in giudicato) con un trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS e privi di altri redditi propri. Non vengono considerati il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi di cui alla Legge 29/12/988, n. 544, art. 1, 2 e 6 Tariffa ridotta al 20%
Pensionati coniugati di età superiore ai 60 anni con un trattamento economico da pensione non superiore al minimo INPS, a condizione che il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti dallo stesso e dal coniuge, al netto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non risulti superiore a due volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Non vengono considerati il reddito della casa di abitazione né gli importi integrativi di cui alla Legge 29/12/988, n. 544, artt. 1, 2 e 6 Tariffa ridotta al 20%
Invalidi e portatori di handicap con grado di invalidità riconosciuto non inferiore al 67% o equiparato L’agevolazione spetta qualora il trattamento di invalidità riconosciuto (esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Tariffa ridotta al 20%
Invalidi del lavoro con grado di invalidità riconosciuto dal 67% al 79% L’agevolazione spetta qualora il trattamento di invalidità riconosciuto (esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Tariffa ridotta al 20%
Invalidi del lavoro con grado di invalidità riconosciuto non inferiore all’80% senza limiti di trattamento economico riconosciuto per l’invalidità e degli altri redditi percepiti; anche l’accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento. Tariffa ridotta al 20%
Mutilati e invalidi di guerra dalla prima all'ottava categoria senza limiti di trattamento economico riconosciuto per l’invalidità e degli altri redditi percepiti; anche l’accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento. Tariffa ridotta al 5%
Invalidi per servizio dalla prima alla ottava categoria senza limiti di trattamento economico riconosciuto per l’invalidità e degli altri redditi percepiti; anche l’accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento. Tariffa ridotta al 5%
Ciechi civili parziali con residuo visivo fino ad 1/10 in entrambi gli occhi L’agevolazione spetta qualora il trattamento di invalidità riconosciuto (esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Tariffa ridotta al 20%
Ciechi civili assoluti senza limiti di trattamento economico riconosciuto per l’invalidità e degli altri redditi percepiti; anche l’accompagnatore se titolari di indennità di accompagnamento. Tariffa ridotta al 20%
Sordi: l’agevolazione spetta qualora il trattamento di invalidità riconosciuto (esclusa l’eventuale indennità di accompagnamento) non sia superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Tariffa ridotta al 20%
Minorenni portatori di handicap titolari di indennità di accompagnamento prevista dalla Legge 11/02/1980, n. 18, art. 1, nonché agli esercenti la patria potestà/acc.. Tariffa ridotta al 20%
Minorenni di portatori di handicap titolari di indennità di frequenza, prevista dalla Legge 11/02/1980, n. 18, art. 1, nonché agli esercenti la patria potestà/acc. Tariffa ridotta al 20%
Minorenni portatori di handicap titolari di indennità speciale in favore dei ciechi parziali, prevista dalla Legge 21/11/1988, n. 508, art. 3, nonché agli esercenti la patria potestà/acc. Tariffa ridotta al 20%
Minorenni portatori di handicap titolari di indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, prevista dalla Legge 21/11/1988, n. 508, art. 4, nonché agli esercenti la patria potestà/acc. Tariffa ridotta al 20%
Cavalieri di Vittoro Veneto Tariffa ridotta al 5%

Servizi

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Aree tematiche: Trasporti
Io sono: Disabile Anziano
Sezioni: Servizi sociali
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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19