Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, la convivenza è l'insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune (ad esempio in una casa di riposo, in una caserma, in un collegio, istituto religioso, ecc.).
Il concetto di convivenza, quindi, è basato su specifici motivi sociali che inducono o costringono un determinato numero di persone a vivere insieme, a prescindere dall’esistenza di particolari vincoli intercorrenti tra loro con il presupposto comunque della dimora abituale. E’ importante precisare che le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, pensioni e simili, non costituiscono convivenza anagrafica.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 6, prevede per la convivenza anagrafica l’individuazione di un responsabile, che ha l’obbligo di segnalare tutte le variazioni riguardanti la composizione della convivenza stessa. Il responsabile della convivenza, pertanto, è chiamato a dichiarare all’anagrafe la costituzione e la cessazione della convivenza, lo spostamento di sede, l’ingresso e l’uscita di qualsiasi persona . Pertanto le dichiarazioni anagrafiche relative alla convivenza debbano pervenire esclusivamente dal responsabile della struttura stessa (responsabile che dirige la convivenza), le cui generalità devono essere già state registrate presso l'ufficio anagrafe.
Il Comune si farà carico di segnalare il nuovo indirizzo ai seguenti enti:
- Motorizzazione civile per aggiornamento su patente di guida e libretto di circolazione
- INPS
- Agenzia delle Entrate.
Per ogni altra informazione, modalità di presentazione e documenti necessari consultare le schede relative a
- cambiare abitazione
- cambiare residenza