Le pubblicazioni di matrimonio sono richieste per poter contrarre matrimonio in Italia, sia civile che religioso e consistono nella pubblicazione da parte dell'ufficiale di stato civile dell'atto (processo verbale) nel quale in sua presenza due persone di sesso diverso di stato libero hanno manifestato la propria volontà di contrarre matrimonio.
La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune per il periodo prescritto (8 giorni) di tale atto assolve la funzione di rendere nota tale intenzione, dando la possibilità a chi è a conoscenza di una causa di impedimento, di opporsi entro i successivi tre giorni. Le pubblicazioni di intendono validamente eseguite dunque quando sono trascorsi un totale di 11 giorni. In quel momento l'ufficiale di Stato Civile può rilasciare il certificato di eseguite pubblicazioni, a seguito del quale la celebrazione del matrimonio civile è possibile ovvero il certificato di nulla osta al matrimonio, acquisito il quale il Ministro di culto potrà celebrare il matrimonio.
A seguito della redazione del processo verbale, ovvero in genere prima di addivenire alla sua redazione, l'ufficiale dello stato civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio anche acquisendo d'ufficio i documenti che attestino l'insussistenza di cause ostative prescritte dal codice civile.
Dalla data delle eseguite pubblicazioni il matrimonio può celebrarsi, purché entro i 180 giorni da tale data. Se il matrimonio non è celebrato nei termini prescritti, la pubblicazione si considera come non avvenuta e occorre rifarla.
I requisiti sono:
- almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune
- entrambi gli sposi devono aver compiuto 18 anni oppure 16 anni previa autorizzazione del Tribunale dei minori
- essere di stato libero: celibe/nubile, divorziato/a, vedovo/a
- per la donna di stato civile vedova o divorziata che siano trascorsi almeno 300 giorni dallo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (o da quando i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati)
- non essere legati i nubendi fra loro da rapporti di parentela che ostino al matrimonio, quali previsti dal codice civile
- per i cittadini stranieri l'aver compiuto almeno 16 anni ed essere in possesso di nulla osta al matrimonio.
Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge, ma può anche essere anticipato rispetto ai controlli in capo all'ufficiale di stato civile.
Approfondimenti
Gli stranieri residenti in Italia per sposarsi in Italia, sia civilmente presso il Comune che per il matrimonio religioso (sia cattolico concordatario o secondo altri Culti ammessi o regolati da intese con lo Stato italiano) devono prima richiedere le pubblicazioni di matrimonio.
Per contrarre matrimonio, e quindi in genere al momento della richiesta delle pubblicazioni, i futuri sposi dovranno presentare la documentazione rilasciata dal Paese di provenienza (di cui sono cittadini) che dimostri che nulla osta a contrarre matrimonio. Tale documento il c.d. nulla osta al matrimonio può essere rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese, in Italia, come previsto dal Codice Civile. Oppure provenire direttamente dalle Autorità del Paese di provenienza.
Se i futuri sposi stranieri non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.
I futuri sposi possono chiedere in prima persona la pubblicazione di matrimonio oppure possono delegare alla presentazione della domanda un'altra persona come previsto dal Codice Civile, art. 96.
Per i cittadini italiani entrambi residenti all'estero non sono previste le pubblicazioni matrimonio. Se invece almeno uno dei due futuri sposi risieda in Italia e l'altro sia residente all'estero (AIRE) allora le pubblicazioni verranno richieste al Comune di residenza e verranno effettuata anche presso il Consolato italiano all'estero.
Per gli stranieri entrambi non residenti in Italia e che intendono sposarsi in Italia non si effettuano le pubblicazioni di matrimonio.
E' comunque previsto un processo verbale da rendersi davanti all'Ufficiale di Stato Civile nell'ambito del quale i futuri sposi manifestano l'intenzione di contrarre matrimonio in Italia dichiarando l'assenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio e per il quale dovranno presentarsi muniti di nulla osta al matrimonio, tradotto (o direttamente in italiano) e legalizzato rilasciato dall'Ambasciata o Consolato del proprio Paese, presente in Italia.
Se i futuri sposi stranieri non conoscono la lingua italiana sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.