Presentare una pratica all'Ufficio Attività produttive

Presentare una pratica all'Ufficio Attività produttive

L'ufficio Attività produttive si occupa di tutte le pratiche relative all'esercizio delle attività commerciali che la vigente normativa assegna alla competenza dei Comuni.

Le pratiche vanno presentate allo SUAP tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

Approfondimenti

Rilascio del tesserino di riconoscimento per hobbisti od operatori non professionali

Il cittadino che voglia partecipare in qualità di venditore non professionale a mostre mercato tenute nell’ambito della Regione Veneto, deve richiedere al proprio comune di residenza una speciale autorizzazione (tesserino di riconoscimento) che può essere rilasciata una sola volta nel corso dell’anno solare e che consente la partecipazione a un numero massimo di sei mercatini.

L’autorizzazione non può essere rilasciata nel corso dello stesso anno a più persone appartenenti a un unico nucleo familiare, o a chi, provenendo da altro Comune della Regione, per cambio di residenza, abbia già ottenuto analoga autorizzazione dal comune di precedente iscrizione.

Per quanto riguarda l’effettiva partecipazione, prima di ogni manifestazione, il titolare dovrà presentare il documento autorizzativo agli organizzatori e farlo vidimare dagli addetti alla vigilanza nel giorno della manifestazione. Deve inoltre presentare di volta in volta, unitamente all’autorizzazione un elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita. Tale elenco, che deve essere conservato al fine di eventuali controlli, deve essere timbrato dal comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all’apposizione del timbro sul tesserino di riconoscimento.

É fatto obbligo di esporre in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino e di vendere beni di valore non superiore a 258,23 €. 

Il tesserino di riconoscimento è nominativo, pertanto non può essere ceduto.

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Svolgimento di iniziative, manifestazioni, eventi da parte di enti, istituzioni, comitati, associazioni e privati
Mostra e vendita opere dell'ingegno a carattere creativo

Vendita in modo sporadico ed occasionale di opere frutto dell'ingegno a carattere creativo.

Per "opere dell'ingegno a carattere creativo"  devono intendersi in senso stretto quelle che possono costituire oggetto di diritto d'autore e dunque le opere letterarie, le opere delle arti figurative (pittura, scultura, grafica), musicali, tecniche e scientifiche e quelle derivanti da un processo produttivo che si ricollega a un'invenzione brevettata o registrata. In senso lato potrebbero definirsi tali anche le creazioni di valore più modesto, non coperte da una protezione quale brevetto o la registrazione, che siano però frutto di un'elaborazione originale dello scopritore, inventore o autore.

Tali attività non sono da assoggettare alla norme sul commercio ai sensi del Decreto legislativo 31/03/1998, n. 114:

2. Il presente decreto non si applica:
(....)

h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Il venditore di opere del proprio ingegno creativo OPI deve presentare al Comune l'apposito modulo.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19