La partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita per un unico ambito territoriale a:
- cittadini italiani
- cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari
- titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria
- stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.
Questi soggetti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando di concorso
- non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici” di cui all’articolo 633 del Codice Penale, nei precedenti cinque anni
- non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla Legge 20/05/2016, n. 76
- non essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario
- situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP
- non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.
I requisiti devono sussistere in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di alla Legge regionale 03/11/2017, n. 39, art. 25, com. 2, let. b, c, d e f anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso.
Il requisito legato alla situazione economica del nucleo familiare, deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in tale momento.