Disconoscere la paternità

Disconoscere la paternità

Secondo quanto previsto dal codice civile in regime di matrimonio si attribuisce automaticamente al marito la paternità del figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione e non sono trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 231 e 232, Codice civile). Si parla di presunzione legale di paternità.

L'azione di disconoscimento di paternità è volta a rimuovere lo stato di figlio in contrasto con la presunzione legale di paternità. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

Il disconoscimento è previsto nei seguenti casi:

  • se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il 300esimo il 180esimo giorno prima della nascita
  • se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare
  • se nel detto periodo la donna ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In questi casi il marito è ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, od ogni altro fatto tendente ad escludere la paternità
  • se il figlio è nato prima che siano trascorsi centottanta giorni dal matrimonio.

L'azione di disconoscimento può essere esercitata oltre che dal padre, nei casi sopra previsti, anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore età in tutti i casi in cui può essere esercitata dal padre.

Il disconoscimento di paternità va fatto al tribunale competente di residenza del figlio.

Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tribunale.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19