I ciechi, gli amputati delle mani, i paralitici o chi è affetto da un altro grave handicap fisico possono votare con l'aiuto di un accompagnatore (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Quest'ultimo deve essere:
- un altro elettore, volontariamente scelto, iscritto in un qualsiasi Comune italiano.
Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile deve presentare al seggio un certificato medico.
Per agevolare l'accesso al voto è stata introdotta la possibilità (Legge 05/02/2003, n. 17, art. 1, com. 2), per l'elettore affetto da grave infermità, di richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'apposizione di un timbro apposito sulla tessera elettorale personale, che attesti il diritto permanente all'esercizio del voto assistito, evitando di richiedere le certificazioni mediche in occasione di ogni tornata elettorale. Per poter essere accompagnato alle urne elettorali, l'elettore disabile in questo caso deve presentare al Comune la documentazione sanitaria che attesti esplicitamente che l'elettore è impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto..
Approfondimenti
Il presidente di seggio deve verificare se l'elettore disabile ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca nome e cognome. In un verbale, il presidente annota:
- il motivo del voto assistito
- il nome dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato medico all'elettore disabile
- il nome e il cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico è allegato al verbale.
Il certificato attestante l'impossibilità a votare senza l'aiuto di un'altra persona è rilasciato immediatamente e gratuitamente solo da medici (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41):
- selezionati dall'unità sanitaria locale
- che non sono candidati o parenti fino al quarto grado di candidati.
Ai sensi della circolare n. 6/2003 del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, , qualora la richiesta tendente ad ottenere l’annotazione permanente del diritto al voto assistito venga formulata al comune di iscrizione nelle liste elettorali da elettore non vedente, è sufficiente che la richiesta medesima venga corredata dall’esibizione del libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’I.N.P.S. o in passato rilasciato dal Ministero dell’interno, nel quale sia indicata la categoria “Ciechi civili” ed un numero attestante al cecità assoluta del titolare del libretto (e cioè uno dei seguenti numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
Nessun elettore può accompagnare al voto più di un invalido (Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 41). Il presidente di seggio appone un'annotazione sulla tessera elettorale dell'accompagnatore che ha svolto il compito, verificando così che non abbia già accompagnato altri invalidi.