Il Comune rilascia la copia integrale dei seguenti atti di stato civile:
- atto di matrimonio
- atto di morte
- atto di nascita
- atto di unione civile.
La copia integrale è una fotocopia dell’atto originale e chi la rilascia deve attestare che la copia è conforme all'originale. Contiene (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107):
- la trascrizione esatta dell'atto come presente negli archivi comunali, compresi il numero e le firme apposte
- le singole annotazioni che si trovano sull'atto originale.
Se non sussistono divieti di legge, la copia integrale dell'atto di stato civile può essere rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi ne ha interesse (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 107, com. 1).
Nel caso di persona diversa dall'interessato la richiesta va motivata con riferimento ad un interesse giuridicamente rilevante. Nel caso dell'atto di nascita va poi esplicitata una motivazione che riguardi l'esercizio di diritti connessi al rapporto di filiazione.
Qualora dall'atto risultino annotazioni non certificabili e per le quali sussiste uno specifico divieto di legge la copia integrale non potrà essere rilasciata nemmeno all'interessato, salva richiesta o su autorizzazione da parte dell'Autorità Giudiziaria.
Approfondimenti
La validità delle copie integrali di un atto di stato civile è di sei mesi dalla data di rilascio.