Il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (nuovo canone unico) è stata introdotto dal 1° gennaio 2021 dalla Legge 27/12/2019, n. 160 e riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.
Sostituisce pertanto i seguenti tributi (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 816):
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
- diritti sulle pubbliche affissioni (DPA)
- imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
É disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Il presupposto del canone è:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Si applica ai messaggi visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale e all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, compresa la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
Ai fini dell’applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell’esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato.
Approfondimenti
Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari, anche in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
Il canone è così determinato:
- per l'occupazione di suolo pubblico (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 824) il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione
- per la diffusione di messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 825) il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
Il versamento del canone verrà richiesto dal Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 835).
Le modalità di versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.
Il Decreto legge 22/03/2021, n. 41 ha prorogato al 30 giugno 2021 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico.
É inoltre prorogato al 30 giugno 2021 l’esonero al pagamento del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
La scadenza per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse, in precedenza fissata al 31 marzo 2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021.