Segnalare l'irreperibilità di una persona

Segnalare l'irreperibilità di una persona

Una persona è irreperibile quando:

  • non è più rintracciabile al proprio indirizzo abituale per almeno un anno
  • non dà notizia di sé, nè del suo trasferimento in un altro Comune o all’estero
  • non è possibile stabilire la reale dimora attraverso i normali accertamenti anagrafici.

La persona scomparsa è cancellata dagli iscritti all'anagrafe della popolazione residente e di conseguenza perde:

  • il diritto al voto
  • la possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche
  • la possibilità di ottenere un documento di riconoscimento
  • l’assistenza sanitaria.

La segnalazione di irreperibilità può provenire da diversi soggetti, quali:

  • il proprietario dell’abitazione
  • un altro ufficio comunale
  • un'altra Pubblica Amministrazione
  • un gestore di servizi pubblici (Poste italiane, Enel)
  • un privato cittadino
  • la questura o i Carabinieri a seguito di indagini.

Approfondimenti

Descrizione del procedimento

A seguito della segnalazione l'ufficiale d'anagrafe avvierà degli accertamenti circa la dimora della persona segnalata dando avvio ad un procedimento di cancellazione.

Tale procedimento avrà durata non inferire ad un anno, dovendo essere disposti degli accertamenti e verifiche, opportunamente intervallate fra loro.

Se nel frattempo vengono reperite dall'ufficiale d'anagrafe notizie circa la nuova dimora abituale della persona la invita a rendere la dichiarazione di residenza e può, in mancanza, avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio ovvero richiedere accertamenti all'ufficiale d'anagrafe di altro Comune o ai Consolati italiani all'estero.

La cancellazione avverrà con provvedimento dell'ufficiale d'anagrafe che verrà notificato ai sensi del Regio Decreto 28/10/1940, n. 1443 art. 143, Codice di procedura civile e quindi comunicato all'ufficiale elettorale, per la cancellazione anche dalle liste elettorali, all'azienda s0anitaria, ed all'autorità di pubblica sicurezza che, fra l'altro, provvederà all'avvio del procedimento di revoca del P.S. dei cittadini stranieri, anche illimitato.

Altra forma di cancellazione è quando viene verificata l'irreperibilità di un soggetto durante le operazioni del censimento della popolazione.

A seguito della cancellazione si creerà una discontinuità di residenza. Tuttavia anche dopo la cancellazione è possibile la re-iscrizione, presentando la relativa dichiarazione di residenza. Per quanto riguarda i cittadini comunitari ed extracomunitari ciò comporta la valutazione ex novo dei requisiti per l'iscrizione e la presentazione della documentazione di identità, di regolarità di soggiorno, delle relazioni di parentela e per i comunitari dei requisiti previsto dal Decreto legislativo 2007 n. 30.

Servizi

Per presentare la pratica accedi al servizio che ti interessa

Puoi trovare questa pagina in

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19