Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'estero

Trasportare cadaveri, ceneri o resti mortali all'estero

Il trasporto di cadavere, resti mortali o ceneri all'estero è autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 27 e 29) tramite:

  • il passaporto mortuario se il defunto è diretto in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 (Regio Decreto del 01/07/1937, n. 1379): Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Democratica del Congo-Ex Zaire, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia.
  • un decreto di autorizzazione al trasporto all'estero se il defunto è diretto in uno dei Paesi non aderenti alla Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937 oppure se si tratta di un trasporto di ceneri o resti mortali. In questo caso occorre anche il nulla osta dell’Autorità diplomatica in Italia (Ambasciata, Consolato) del Paese dove è destinato il defunto.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19