Chiedere il divorzio o la separazione

Chiedere il divorzio o la separazione

Rivolgendosi all'ufficiale di stato civile del Comune si può ottenere (Legge 10/11/2014, n. 162):

  • la separazione personale
  • lo scioglimento del matrimonio civile
  • la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
  • la modifica degli accordi di separazione e divorzio già stipulati.

È possibile recarsi nel Comune di attuale residenza o nel Comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione dell’atto di matrimonio se è stato celebrato all'estero.

La procedura prevede due incontri: nel primo verrà predisposto e sottoscritto l'accordo, mentre nel secondo incontro (che verrà fissato quando siano trascorsi almeno 30 giorni dal primo incontro) si sottoscriverà un ulteriore atto per confermare la volontà di addivenire alla separazione o al divorzio.

Approfondimenti

Requisiti per rivolgersi in Comune

Per rivolgersi in Comune devono ricorrere queste condizioni:

  • l’accordo deve essere consensuale
  • non devono esserci figli tra i coniugi:
    • minori
    • maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave
    • economicamente non autosufficienti.
  • l’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale come, ad esempio, l’assegnazione della casa coniugale o la previsione della corresponsione, in unica soluzione di una somma di denaro. L’accordo può invece contenere l’ obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia per la separazione (cd. assegno di mantenimento) sia per il divorzio (cd. assegno divorzile)
  • per il divorzio deve essere trascorso il seguente periodo di tempo dalla separazione personale:
    • in caso di separazione giudiziale, almeno un anno dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale
    • in caso di separazione consensuale, almeno sei mesi dalla data di comparizione davanti al presidente del tribunale o all’ufficiale di stato civile ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati (Legge 11/05/2015, n. 55).

Non è necessaria, ma è possibile, l'assistenza da parte di un avvocato.

È possibile stabilire nell'accordo l’obbligo di pagamento di una somma di denaro, da versare periodicamente, ad esempio mensilmente, a favore di un coniuge ed a carico dell'altro.

È possibile con le stesse condizioni e modalità concludere davanti all'ufficiale di stato civile del Comune un accordo per modificare le condizioni stabilite per la separazione ed il divorzio, in precedente accordo.

Divorzio o separazione in caso di mancanza delle condizioni previste per l'accordo davanti all'ufficiale di stato civile

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di separazione o divorzio, attraverso una negoziazione assistita, rivolgendosi ad un avvocato (Decreto legge 12/09/2014, n. 132, art. 6).

Una volta ottenuto il nullaosta dal Procuratore della Repubblica (in caso di assenza di figli minori) o l’autorizzazione del presidente del tribunale (in caso di presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti), l'avvocato trasmette copia dell’accordo all’ufficio di stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio per la trascrizione.

Restano di esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria le separazioni ed i divorzi giudiziali, cioè quando non vi sia fra i coniugi accordo circa le condizioni (fra cui l'affidamento e mantenimento dei figli) o vi sia domanda di addebito ad uno dei due coniugi.

Sono inoltre di competenza esclusiva del Tribunale gli annullamenti dei matrimoni. Le delibazioni di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio religioso sono di competenza della Corte d'Appello.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19