
La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi alle aree di circolazione, sia direttamente (quando l’accesso si apre sull’area di circolazione) che indirettamente (quando si apre su corti, cortili e scale interne).
L’obbligo di numerazione si estende a tutti gli accessi, anche secondari, che immettono in abitazioni, uffici ed esercizi, compresi i passi carrai e le aree recintate provviste di accesso all'area di circolazione (Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 43).
Nella domanda dovranno essere indicati i riferimenti (numero di protocollo rilasciato dallo sportello telematico per l'edilizia) del titolo abilitativo (permesso di costruire) e della segnalazione certificata di agibilità (numero di protocollo rilasciato dallo sportello telematico per l'edilizia) dell'intervento edilizio ultimato, che da luogo alla necessità di ottenere la numerazione, sia per le nuove costruzioni che gli interventi di modifica di quelli esistenti.
Il numero civico deve essere indicato su targhetta di materiale resistente ed esposto in maniera visibile in alto a destra dell'accesso.