Cambiare nome e cognome

Cambiare nome e cognome

Il Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396 consente ad un cittadino di:

  • cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome
  • cambiare il cognome o aggiungerne un altro al proprio
  • modificare il proprio nome o cognome perché ridicolo o vergognoso
  • modificare il proprio nome da parte di chi da sempre è identificato con un nome non corrispondente a quello degli atti di stato civile.

Per il cambio o l'aggiunta del cognome e per la modifica del proprio nome o cognome è necessario rivolgersi al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'ufficio di stato civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Approfondimenti

Cambio o aggiunta del cognome

La domanda di cambio o aggiunta del cognome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'ufficio di stato civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione per 30 giorni consecutivi.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.

Modifica del proprio nome o cognome

La domanda di cambio o aggiunta del cognome e/o nome con la relativa motivazione deve essere inviata al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello della circoscrizione in cui è situato l'ufficio di stato civile in cui si trova l'atto di nascita del richiedente.

Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto, con cui autorizza il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta in calce all'avviso.

Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il richiedente deve restituire al prefetto l'avviso contenente il sunto della domanda di cambiamento, con la relazione attestante l’eseguita affissione, nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, dove prescritte. A questo punto il prefetto emetterà Decreto definitivo che dovrà essere annotato, su richiesta dell'interessato, negli atti di stato civile (nascita, matrimonio, nascita figli, ecc.) e di anagrafe. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza dovrà comunicare il cambiamento di cognome e/o nome all’ufficiale dello stato civile del luogo ove si trovano gli atti di nascita, di matrimonio, ecc., così da consentirne aggiornamento.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 14:11.19